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LEGGE 2 maggio 1974, n. 195

Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/01/2019)
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Testo in vigore dal:  9-6-1974 al: 2-9-1985
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per il rinnovo delle due Camere, i partiti politici di cui al presente articolo hanno diritto a contributi finanziari nella misura complessiva di lire 15 mila milioni.
L'erogazione dei contributi è disposta secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera.
Hanno diritto al contributo i partiti politici che abbiano presentato, con il medesimo contrassegno, proprie liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati in più dei due terzi dei collegi elettorali ed abbiano ottenuto, ai sensi dell'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, almeno un quoziente in una circoscrizione ed una cifra elettorale nazionale di almeno 300.000 voti di lista validi, ovvero una cifra nazionale non inferiore al 2 per cento dei voti validamente espressi.
Hanno diritto, altresì, al contributo i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati ed abbiano ottenuto almeno un quoziente nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.