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LEGGE 18 aprile 1974, n. 118

Provvedimenti urgenti per la zootecnia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/02/2012)
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Testo in vigore dal:  19-5-1974 al: 5-6-2012
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Sono autorizzati i seguenti interventi straordinari allo scopo di conseguire l'immediata salvaguardia del patrimonio zootecnico e l'incremento della produzione di carne attraverso il potenziamento e lo sviluppo degli allevamenti, e per determinare le condizioni atte a rimuovere le cause contingenti dell'attuale crisi negli allevamenti e nella commercializzazione delle carni, sino a quando non saranno emanate per il potenziamento delle attività zootecniche, norme di più ampia portata con le quali sarà provveduto al coordinamento degli interventi, dei relativi finanziamenti e mezzi di copertura.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede al coordinamento per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Le regioni emaneranno, nel quadro dei principi stabiliti dalla presente legge e dai punti 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 512, le necessarie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative.