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LEGGE 16 aprile 1974, n. 117

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, concernente istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima.

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Testo in vigore dal: 5-5-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47,
concernente  istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci
trasportate  per  via  aerea  e  per  via  marittima, con le seguenti
modificazioni:
    All'articolo 1:
      al  primo  comma,  dopo  le  parole:  "chilogrammo  intero", e'
aggiunta la frase: "In ogni caso la tassa non dovra' essere inferiore
a lire 100";
      e  dopo le parole: "che puo' rivalersene sullo speditore", sono
aggiunte le seguenti: "o sul destinatario".
    All'articolo 5, il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "La  richiesta  di  rimborso  delle  tasse  e  dei diritti di cui
all'articolo  7  della legge 9 gennaio 1956, n. 24, e all'articolo 27
della  legge  9 febbraio 1963, n. 82, che non avrebbero potuto essere
riscossi  per  incompatibilita'  con  il trattato o con i regolamenti
della  CEE,  salvo  che  non  si sia verificata prescrizione ai sensi
dell'articolo  2946  del  codice  civile, deve essere presentata alla
intendenza di finanza competente".
    All'articolo  6,  al secondo comma, le parole: "articolo 1", sono
sostituite con le seguenti: "articolo 36";
    e  dopo  le  parole:  "del  presente  decreto",  sono inserite le
seguenti: "per l'accertamento e".
    All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Gli  ultimi  commi  degli  articoli  33,  34  e 35 della legge 9
febbraio 1963, n. 82, sono abrogati. Il punto 9 dell'articolo 4 della
legge  1  marzo  1968,  n. 173, e' abrogato a decorrere dalla data di
emanazione  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica di cui al
terzo comma del precedente articolo 2".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 aprile 1974

                                LEONE

                                              RUMOR - PRETI - COPPO -
                                                  COLOMBO - TANASSI -
                                                             GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI