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LEGGE 9 febbraio 1963, n. 82

Revisione delle tasse e dei diritti marittimi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/01/2013)
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Testo in vigore dal:  5-5-1974
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Art. 34

Tassa sulle merci di Livorno,
Civitavecchia e Brindisi


Nei porti di Livorno. Civitavecchia e Brindisi la tassa sulle merci di cui alle lettore a) e b dell'articolo precedente è rispettivamente ridotta a lire 4, lire 10, lire 20, lire 60, lire 30 per le merci sbarcate ed a lire 4, lire 6, lire 35, lire 9 per le merci imbarcate.
Nel porto di Livorno si applica altresì sulle merci in transito provenienti e dirette all'estero una tassa per ogni tonnellata metrica, nella seguente misura;
lire 4, quando trattasi fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda;
lire 9, quando trattasi di cereali;
lire 15, quando, trattasi di carbone e olii minerali alla rinfusa;
lire 30, per tutte le altre merci.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 28 FEBBRAIO 1974, N. 47, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 APRILE 1974, N. 117))
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