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LEGGE 11 marzo 1974, n. 101

Modifica della legge 23 giugno 1970, n. 503, sull'ordinamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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vigente al 14/05/2024
Testo in vigore dal: 2-5-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  6  della legge 23 giugno 1970, n. 503, e' aggiunto il
seguente comma:
  "Gli  istituti zooprofilattici sperimentali, oltre ai laboratori di
cui  al  precedente  primo  comma,  debbono  istituire un laboratorio
specializzato   per   le   ricerche   scientifiche   e   le  diagnosi
relativamente alle malattie di cui alla legge 23 gennaio 1968, n. 34,
provvedere  alla  specializzazione  del proprio personale veterinario
presso istituti e laboratori scientifici dei Paesi esteri e curare la
collaborazione tecnico-scientifica con i predetti istituti. A seguito
degli  accordi  di  cooperazione  tecnica  e  scientifica nel settore
veterinario  tra  l'Italia  ed  i  Paesi  esteri,  il Ministero della
sanita'   puo'   autorizzare  uno  o  piu'  istituti  zooprofilattici
sperimentali  a  prestare la assistenza tecnica del proprio personale
per il raggiungimento delle finalita' previste negli accordi stessi".