stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 febbraio 1974, n. 62

Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento (CEE) n. 543 del 25 marzo 1969.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-3-1974 al: 31-12-1992
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'articolo 79 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, è sostituito dal seguente:
"Art. 79. - Requisiti per guidare veicoli e condurre animali. - Chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per condizioni fisiche e psichiche e aver compiuto:
a) anni quattordici per guidare veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella ovvero armenti, greggi o qualsiasi moltitudine di bestie;
b) anni quattordici per guidare ciclomotori;
c) anni sedici per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che non trasportino altre persone oltre al conducente;
d) anni diciotto per guidare motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente; motoveicoli di cilindrata oltre i 125 cmc e non superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo non superiore a 130 CV/tonn., purché non sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; autoveicoli per uso speciale, con o senza rimorchio; macchine agricole, carrelli, macchine operatrici;
e) anni diciotto per guidare autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose il cui peso complessivo a pieno carico non superi 75 quintali;
f) anni diciotto per guidare i veicoli di cui al punto e) il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il peso dei rimorchi o dei semirimorchi, superi i 75 quintali purché munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio della motorizzazione civile;
g) anni 21 per guidare: motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il quoziente fra la potenza massima del motore e la tara del veicolo superiore a 130 CV/tonn., o che comunque sviluppino una velocità, calcolata in corrispondenza del regime di potenza massima, superiore a 180 chilometri all'ora; i veicoli di cui alla lettera f) quando il conducente non sia munito del certificato di abilitazione professionale; motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza o di noleggio con conducente; autobus, autocarri, autotreni, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
A bordo di autoveicoli per i quali è prescritto che vengano
adibiti due conducenti, uno di essi deve avere compiuto anni ventuno. Chi guida veicoli a motore non può aver superato:
a) anni 65 per guidare motocarrozzette ed autovetture in servizio da piazza; motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc; le autovetture e gli autoveicoli di cui al primo comma, lettera g); autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 quintali; autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, macchine operatrici;
b) anni 60 per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone.
Chiunque guida veicoli e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è punito, salvo quanto disposto nei successivi commi, con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.
Qualora trattasi di motoveicoli e autoveicoli di cui al primo comma, lettera g), è punito con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000.
Il minore degli anni diciotto, munito di patente per motoveicoli della categoria A, prevista dal successivo articolo 80, che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 125 cmc ovvero motoveicoli di cilindrata fino a 125 cmc che trasportino altre persone oltre al conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 5.000 a lire 20.000.
Il minore degli anni 21 e colui che ha superato gli anni 65 che guida motoveicoli di cilindrata superiore a 350 cmc è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 15.000 a lire 50.000.
Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000 se trattasi di veicoli, e con l'arresto fin a 15 giorni o con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000 se trattasi di animali.
Coloro che guidano veicoli per i quali è prescritto che vengano adibiti due conducenti, senza che almeno uno di essi abbia compiuto anni ventuno, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire 10.000 a lire 50.000".