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LEGGE 15 febbraio 1974, n. 38

Modifica delle norme previste per le dimensioni e i pesi degli autobus e dei filobus dagli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal:  21-3-1974 al: 31-12-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


All'articolo 32 del testo unico relativo alle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono apportate le seguenti modifiche e aggiunte:
a) al termine del primo comma, dopo le parole "dal piano stradale", sono aggiunte le parole: "Per gli autobus e filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani è consentito che tale altezza raggiunga metri 4,30";
b) al secondo comma, le parole "Per gli autobus a due assi è consentita la lunghezza di 11 metri", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli autobus e filobus a due o più assi è consentita la lunghezza di 12 metri".