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LEGGE 12 febbraio 1974, n. 22

Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/1974)
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Testo in vigore dal: 1-3-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  personale  delle  ferrovie  dello Stato, iscritto al fondo
pensioni  e  sussidi,  la ritenuta ordinaria prevista dall'articolo 5
del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni e'
stabilita  in  misura  pari al 6,60 per cento sull'80 per cento dello
stipendio  comprensivo  della  tredicesima  mensilita', nonche' degli
altri eventuali assegni integralmente utili a pensione.
  In  caso  di  riduzione  dello  stipendio, la ritenuta ordinaria va
commisurata allo stipendio intero.