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LEGGE 12 febbraio 1974, n. 22

Unificazione del regime contributivo e pensionistico del personale iscritto al fondo pensioni e sussidi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/08/1974)
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Testo in vigore dal:  1-3-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il personale delle ferrovie dello Stato, iscritto al fondo pensioni e sussidi, la ritenuta ordinaria prevista dall'articolo 5 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni è stabilita in misura pari al 6,60 per cento sull'80 per cento dello stipendio comprensivo della tredicesima mensilità, nonché degli altri eventuali assegni integralmente utili a pensione.
In caso di riduzione dello stipendio, la ritenuta ordinaria va commisurata allo stipendio intero.