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LEGGE 22 dicembre 1973, n. 884

Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/09/2008)
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Testo in vigore dal:  23-1-1974 al: 24-10-1989
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi indicate nella tabella A annessa alla presente legge è conferita a magistrati di Cassazione, secondo le norme vigenti e salvo il disposto dell'articolo 3.
Presso gli stessi uffici e nelle sedi indicate nella suddetta tabella A sono istituite le funzioni di consigliere istruttore aggiunto, da conferire, secondo le norme in vigore, a magistrati di corte di appello.
Per le sedi predette e nei sensi indicati nella suddetta tabella A è modificata la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, n. 1006.
Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.