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LEGGE 6 dicembre 1973, n. 853

Autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
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Testo in vigore dal:  17-1-1974 al: 31-12-2014
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Per le esigenze funzionali dei consigli regionali, le regioni istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo I di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 (spese correnti), sezione I (amministrazione generale), categoria "Servizi degli organi statutari", apposita rubrica da intestare alla presidenza del consiglio regionale.