stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1295

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

nascondi
vigente al 27/04/2024
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 12-1-1974
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi   di   Trieste,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  31  ottobre
1961,  n.  1836  e  modificato  con  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' degli studi  di  Trieste,  approvato  e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso: 
 
  Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti  nuovi  articoli  relativi
alla istituzione delle  scuole  di  specializzazione  in  "ematologia
clinica  e   di   laboratorio",   in   "medicina   legale   e   delle
assicurazioni",     in     "otorinolaringoiatria     e      patologia
cervico-facciale". 
 
  Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio 
 
  Art. 125. - La scuola di specializzazione in ematologia  clinica  e
di laboratorio  ha  sede  presso  l'istituto  di  patologia  speciale
medica. 
  Alla scuola possono  essere  iscritti  i  laureati  in  medicina  e
chirurgia. 
  La durata del corso di specializzazione e' di tre anni. 
  Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni  di  corso  e'  di
quindici. 
  Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono
fissate come segue: 
 
    tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
    tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000
    soprattasse esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 
 
  Art. 126. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 
    1° Anno: 
      1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; 
      2) Genetica ematologica; 
      3) Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; 
      4) Fisiopatologia ematologica; 
      5) Biochimica ematologica; 
      6) Fisiopatologia del plasma; 
      7) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia. 
    2° Anno: 
      1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; 
      2) Fisiopatologia ematologica; 
      3) Immunoematologia; 
      4) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; 
      5) Patologia speciale ematologica; 
      6) Clinica delle emopatie; 
      7) Anatomia ed istologia patologica della emopatia e fondamenti
di oncologia. 
    3° Anno: 
      1) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; 
      2) Nozioni di radiobiologia e di  medicina  nucleare  applicate
all'ematologia; 
      3) Radiodiagnostica e radioterapia ematologica; 
      4) Patologia speciale ematologica; 
      5) Clinica delle emopatie; 
      6) Terapia sistematica ematologica; 
      7) Terapia trasfusionale. 
  E' lasciata facolta' alla direzione della scuola di inserire uno  o
piu' insegnamenti facoltativi. 
 
 Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni 
 
  Art. 127. - La scuola ha sede presso l'istituto di medicina  legale
della Universita' (ospedale maggiore). 
  Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. 
  Durata: 3 anni. 
  Numero massimo degli iscritti 5 per anno (totale 15 iscritti). 
  Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono
fissate come segue: 
 
    tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
    tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000
    soprattasse esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 
 
  Art. 128. - Insegnamenti impartiti nella scuola: 
    1° Anno: 
      1) Medicina legale generale; 
      2) Elementi di diritto pubblico e privato; 
      3)  Tecnica  e  diagnostica   anatomo-patologica   generale   e
medico-legale; 
      4) Traumatologia medico-legale; 
      5) Semeiotica medico-legale. 
    2° Anno: 
      1) Medicina legale penalistica; 
      2) Deontologia medica; 
      3) Neuropsichiatria medico-legale; 
      4)  Elementi  di   medicina   criminologica   e   di   medicina
penitenziaria; 
      5) Indagini di sopralluogo; 
      6) Identificazione personale. 
    3° Anno: 
      1) Medicina legale civilistica e canonistica; 
      2) Tossicologia medico-legale; 
      3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
      4) Ostetricia e ginecologia forensi; 
      5) Elementi di legislazione del lavoro; 
      6) Elementi di medicina del lavoro; 
      7) Medicina delle assicurazioni; 
      8) Medicina legale militare e pensionistica civile. 
 
Scuola  di  specializzazione  in  otorinolaringoiatria  e   patologia
                          cervico-facciale 
 
  Art. 129. - Alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria
e patologia cervico-facciale, che ha sede presso l'omonimo  istituto,
vengono ammessi i laureati in medicina e  chirurgia.  Il  numero  dei
perfezionandi e' di (5) cinque per ogni anno di corso; se le  domande
superano i posti disponibili, l'ammissione sara' fatta  per  concorso
interno con esame scritto su un argomento scelto dal direttore  della
scuola. 
  Per accedere ai corsi successivi e' obbligatorio aver superato  gli
esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. 
  Gli esami possono essere sostenuti solo in  due  sessioni  annuali,
una estiva ed una autunnale, e comunque  non  oltre  il  30  novembre
dell'anno in corso. 
  Il diploma di specialista viene rilasciato dopo aver superato tutti
gli esami e dopo la discussione  di  una  tesi  scritta  a  carattere
clinico o sperimentale. 
  La durata del corso di specializzazione e' di anni 3. 
  Internato per 3 anni in clinica otorinolaringoiatrica con  servizio
effettivo di assistente volontario. 
  Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono
fissate come segue: 
 
    tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000
    tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000
    soprattasse esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 
 
  Art. 130. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 
    1° Anno: 
      1) Anatomia; 
      2) Fisiologia; 
      3) Audiologia (1° anno); 
      4) Semeiotica otorinolaringoiatrica; 
      5) Tecnica di laboratorio; 
      6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1°anno); 
      7) Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica. 
    2° Anno: 
      1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria; 
      2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria; 
      3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale
(2° anno); 
      4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 
      5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 
      6) Audiologia (2° anno); 
      7) Otoneurologia; 
      8) Foniatria. 
    3° Anno: 
      1)    Patologia    e    clinica     otorinolaringoiatrica     e
      cervico-facciale;   2)   Terapia    medica    e    fisica    in
      otorinolaringoiatria; 
      3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 
      4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 
      5) Chirurgia plastica; 
      6) Tracheo-broncoscopia; 
      7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1972 
 
                                LEONE 
 
                                                             SCALFARO 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1973 
  Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 12. - CARUSO