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DECRETO-LEGGE 23 novembre 1973, n. 740

Pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 27 dicembre 1973, n. 874 (in G.U. 04/01/1974, n.4).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-11-1973 al: 29-4-1977
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di stabilire che in relazione alla situazione, monetaria e finanziaria del Paese il pagamento della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato possa essere anticipata rispetto alla data del 16 dicembre di ogni anno indicata dalle vigenti disposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, è sostituito come segue:
"Ai personali statali indicati all'art. 1, comma primo, del presente decreto è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, ovvero il precedente giorno feriale qualora detta data cada in giorno festivo.
Qualora ricorrano particolari esigenze connesse con la situazione monetaria e finanziaria del Paese, il Ministro per il tesoro, con proprio decreto, ha facoltà di anticipare il pagamento della tredicesima mensilità al massimo per un periodo di dieci giorni.
Nei casi di delega previsti dall'art. 383 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, i delegati possono riscuotere il giorno feriale che precede quello fissato dal primo comma del presente articolo ovvero quello stabilito dal Ministro per il tesoro ai sensi del precedente secondo comma ed iniziare nello stesso giorno i pagamenti a favore degli aventi diritto.
In nessun caso si fa luogo al recupero del rateo della tredicesima mensilità corrisposto in più qualora l'impiegato cessi dal servizio per qualsiasi causa dopo la avvenuta riscossione".