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LEGGE 27 ottobre 1973, n. 628

Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennità per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/07/1980)
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Testo in vigore dal:  14-11-1973 al: 12-7-1980
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Agli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché agli appuntati e ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e del premio di congedamento, nelle misure di cui all'allegata tabella 1.
L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di punizione disciplinare o di altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Nei casi di promozione o di nomina, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile d'importo superiore a quello spettante nel nuovo o nei nuovi gradi è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'assegno perequativo già goduto e il nuovo o i nuovi, da riassorbire con i successivi aumenti per ulteriore progressione di carriera.