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DECRETO-LEGGE 29 settembre 1973, n. 578

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.15 novembre 1973, n. 733 (in G.U. 24/11/1973, n.303)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1975)
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Testo in vigore dal: 5-2-1974
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista  la  tariffa  per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
con  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n.
723, e successive aggiunte e modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella
legge   2   giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una  imposta  di
fabbricazione   sugli   oli   minerali  e  sui  prodotti  della  loro
lavorazione, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto-legge  23  ottobre 1964, n. 989, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  18  dicembre 1964, n. 1350, concernente
modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;
  Vista  la  legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita' ed urgenza di modificare il
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il  bilancio  e  la  programmazione  economica, per il
tesoro,   per   la   difesa   e   per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  sulle  benzine  speciali  diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla  benzina  e  sul  petrolio  diverso  da  quello  lampante  sono
aumentate da lire 13.893 a L. 15.679 per quintale.
  L'aliquota    ridotta    d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera B),
punto  1),  della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
per  la  benzina  acquistata  con  speciali  buoni da automobilisti e
motociclisti,  stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi
di  diporto  nello  Stato,  e'  sospesa con effetto dal primo gennaio
1974.
  ((I  quantitativi  di  benzina agevolata previsti dalla lettera B),
punto  2), lettere a), b) e c) della tabella B allegata alla legge 19
marzo  1973,  n.  32,  sono  elevati rispettivamente a litri 18, 14 e
11)).((2))
  L'aliquota    ridotta    d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera E),
punto 1), della citata tabella B per il prodotto denominato "jet fuel
JP4",  destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L.
1.389,30  a  L.  1.567,90 per quintale, relativamente al quantitativo
eccedente  il  contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e'
dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
  L'aliquota    ridotta    d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera F),
punto  1),  della  suindicata  tabella B, per gli oli da gas da usare
direttamente  come  combustibili, e' aumentata da L. 5.162 a L. 5.976
per quintale.
  L'aliquota    ridotta    d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla predetta tabella
B alla lettera D), punto 3) per il petrolio lampante destinato ad uso
di illuminazione e di riscaldamento domestico, alla lettera F), punto
2) per gli oli da gas per riscaldamento e alla lettera H), punto 1/d,
per  gli  oli  combustibili  fluidi  e' ridotta da L. 350 a L. 50 per
quintale.
  La  riduzione  di  cui  al  comma  precedente si applica fino al 31
luglio 1974.
  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine   sui  gas  di  petrolio  liquefatti  per  autotrazione  sono
aumentate da L. 9.040 a L. 10.826, per quintale.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  8  gennaio  1974,  n.  2 ha disposto (con l'art. 5) che "le
disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata
in  vigore  della legge di conversione del decreto-legge 29 settembre
1973, n. 578", ovvero il 25/11/1973.