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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1972, n. 1198

Istituzione dell'istituto tecnico per geometri di Pistoia.

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vigente al 28/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 9-10-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Vista  la  legge  15  giugno  1931,  n.  889,   sul   riordinamento
dell'istruzione tecnica; 
  Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva  il  testo
unico della legge comunale e provinciale; 
  Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n.  2038,
convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961,
n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi  di  insegnamento  degli
istituti tecnici; 
  Vista la legge 22 novembre 1961, n.  1282,  sul  riordinamento  dei
servizi di vigilanza contabile e delle  carriere  del  personale  non
insegnante delle scuole e degli  istituti  di  istruzione  tecnica  e
professionale e dei convitti annessi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964,  n.
507, relativo ai raggruppamenti di materie per gli  istituti  tecnici
commerciali e per geometri; 
  Visto il decreto interministeriale 14 agosto  1964,  relativo  alla
costituzione delle cattedre negli istituti tecnici commerciali e  per
geometri; 
  Considerato che dal 1° ottobre 1968 funziona  di  fatto  l'istituto
tecnico sotto indicato; 
  Ritenuta la necessita' di regolarizzare tale situazione  di  fatto,
determinata dalla urgenza di provvedere alla istruzione di un  numero
tale  di  alunni  presenti  in  loco  da  richiedere  l'improrogabile
istituzione di un istituto tecnico per geometri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di  Stato  per  la  pubblica
istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  A decorrere dal 1 ottobre 1968 e' istituito l'istituto tecnico  per
geometri di Pistoia.