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LEGGE 28 marzo 1973, n. 90

Aumento dello stanziamento per spese di ufficio dei tribunali e delle preture di cui all'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 355.

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Testo in vigore dal: 29-4-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Lo  stanziamento annuo di lire 350 milioni, stabilito dall'articolo
16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, e dall'articolo 1 della
legge 15 maggio 1967, n. 355, per le spese di ufficio dei tribunali e
delle  preture, e' stabilito per l'anno finanziario 1972, in lire 550
milioni e in lire 700 milioni per l'anno finanziario 1973.
  La maggiore assegnazione di lire 200 milioni relativa all'anno 1972
sara' destinata al ripianamento delle eccedenze di spese verificatesi
presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le preture
dall'anno 1969 al 1971.