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LEGGE 16 luglio 1962, n. 922

Revisione degli organici delle cancellerie e segreterie giudiziarie e norme sulla ripartizione dei proventi di cancelleria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/11/1973)
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Testo in vigore dal:  29-4-1973
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Art. 16


Sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, a decorrere dall'esercizio finanziario 1962-63, sono iscritti i seguenti nuovi capitoli:
1) lire 110 milioni per indennità di direzione di cui all'articolo 13 della presente legge;
2) (NUMERO ABROGATO DALLA L. 5 MARZO 1973, N. 28).
3)
((NUMERO ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 1973, N. 90))
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