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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1972, n. 1119

Regolamento per il conferimento di posti gratuiti e semigratuiti di studio per la frequenza di scuole elementari secondarie di primo e secondo grado.

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Testo in vigore dal: 15-4-1973
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
  Veduto il regio decreto 1 settembre 1925, n. 2009;
  Veduto il regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392;
  Veduto il regio decreto 1 ottobre 1931, n. 1312;
  Veduto il regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1437;
  Veduto il regio decreto 30 aprile 1931, n. 854;
  Veduto  il  regio  decreto-legge 18 maggio 1924, n. 848, modificato
con legge 1 dicembre 1971, n. 1081;
  Veduto il regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 559;
  Veduto il regio decreto 31 marzo 1927, n. 622;
  Veduto il regio decreto 27 maggio 1929, n. 1248;
  Veduta la legge 27 giugno 1961, n. 549;
  Veduta la legge 31 ottobre 1966, n. 942;
  Riconosciuta   la  necessita'  di  emanare  norme  modificative  ed
interpretative delle disposizioni regolamentari vigenti in materia di
conferimento  di  posti  gratuiti  di  studio nei convitti nazionali,
negli  educandati  femminili  dello Stato, negli istituti pubblici di
educazione femminile e in altri collegi e convitti;
  Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
  Udito il Consiglio di Stato;
  Udito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione di concerto con quello per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  I posti gratuiti e semigratuiti di studio a carico del bilancio del
Ministero  della  pubblica  istruzione  per  la  frequenza  di scuole
elementari  e  di  scuole  secondarie  di primo e secondo grado - ivi
comprese le scuole di istruzione artistica - sono cosi' distinti:
    1. - Posti gratuiti e semigratuiti ordinari, da conferirsi presso
i  convitti nazionali e gli Istituti pubblici di educazione femminile
rispettivamente  ad  alunni  maschi  e  femmine, capaci e meritevoli,
appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche, che siano
cittadini  italiani  e  che raggiungano l'eta' non inferiore ai sette
anni  e  non  superiore  ai  quindici anni alla data del 30 settembre
dell'anno in cui ha luogo il concorso;
    2.   -   Posti   gratuiti   riservati,  da  conferirsi  presso  i
sottoelencati istituti ad alunni di ambo i sessi che, oltre ad essere
in  possesso  dei  requisiti  sopra indicati, appartengano a speciali
categorie di cittadini:
      a)  presso  i  convitti  nazionali  e  gli Istituti pubblici di
educazione femminile, centotrenta posti riservati ad alunni di ambo i
sessi  della  Venezia  Giulia  o appartenenti a famiglie profughe dai
territori   passati  sotto  la  sovranita'  o  amministrazione  della
Jugoslavia;
      b)  presso  il  convitto  "F. Filzi" di Gorizia, ottanta posti;
presso  il convitto "N. Sauro" di Trieste, cinquanta posti, riservati
ad alunni della Venezia Giulia o appartenenti a famiglie profughe dai
territori   passati  sotto  la  sovranita'  o  amministrazione  della
Jugoslavia;
      c)  presso il convitto "D. Alighieri" di Gorizia, ottanta posti
riservati ad alunni del Friuli-Venezia Giulia;
      d)  presso  il  convitto  "5.  Pellico"  di  Ala,  trenta posti
riservati ad alunni del Trentino-Alto Adige;
      e)  presso  il  conservatorio  o S. Elisabetta" di Barga, venti
posti,  riservati ad alunne del comune di Barga e quindi a quelle dei
comuni  di Coreglia Antelminelli, Bagni di Lucca e degli altri comuni
della Garfagnana;
      f)  presso  il conservatorio "Divina Provvidenza" di Roma, nove
posti riservati ad alunne orfane di impiegati civili dello Stato;
      g)  presso  il  convitto "Marcella e Oscar Sinigaglia" di Roma,
venticinque posti riservati ad alunne profughe giuliane e dalmate;
      h)  presso  i  convitti nazionali di Assisi e di Anagni, trenta
posti  riservati  ad  alunni  di  ambo  i  sessi  orfani  di  maestri
elementari.