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REGIO DECRETO 30 aprile 1931, n. 854

Approvazione del regolamento di contabilità per i Convitti nazionali. (031U0854)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1931
Testo in vigore dal:  28-7-1931

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA


Veduto il Nostro decreto 9 agosto 1912, n. 1076, con il quale fu approvato il regolamento di contabilità per i Convitti nazionali;

Veduto il Nostro decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti nazionali;

Veduto il Nostro decreto 1° settembre 1925, n. 2009, con il quale fu emanato il regolamento generale per i Convitti nazionali;

Veduto il Nostro decreto 23 maggio 1924, n. 827, con il quale fu approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere della Corte dei conti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. - È approvato l'unito regolamento di contabilità per i Convitti nazionali, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

2. - Sono abrogati il sopra citato regolamento 9 agosto 1912, n. 1076, ed ogni disposizione contraria a quelle dell'unito regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Giuliano - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1931 - Anno IX

Atti di Governo, registro 310, foglio 25. - Mancini.