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LEGGE 19 marzo 1973, n. 32

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1995)
Testo in vigore dal: 31-10-1981
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  sulle  benzine  speciali  diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla  benzina  e  sul  petrolio  diverso  da  quello  lampante  sono
stabilite nella misura di lire 13.893 per quintale.
  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  sul  gas  di  petrolio liquefatto destinato all'autotrazione
sono stabilite nella misura di lire 9.040 per quintale.
  Le  aliquote  dell'imposta  di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta  di  confine previste per la benzina sono ridotte di lire
180  per  quintale  limitatamente  alla  benzina  avente un contenuto
massimo di piombo di 0,40 grammi per litro.((11))
  Il  Ministro per le finanze e' autorizzato a stabilire, con proprio
decreto, le modalita' per l'applicazione della riduzione prevista nel
precedente comma.
  Il  Ministro  per  le Finanze e', inoltre, autorizzato a stabilire,
con  proprio  decreto,  le  modalita'  relative  al  passaggio  della
tassazione dell'imposta di fabbricazione dal peso al volume.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 30 ottobre 1981, n. 609, convertito senza modificazioni dalla
L.  26  dicembre  1981,  n.  777, ha disposto (con l'art. 1) che " E'
soppressa  la  riduzione  di aliquota dell'imposta di fabbricazione e
della  corrispondente  sovrimposta di confine sulla benzina avente un
contenuto  massimo  di  piombo di 0,40 grammi per litro, prevista dal
terzo comma dell'art. 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32. "