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LEGGE 19 marzo 1973, n. 32

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/02/1995)
Testo in vigore dal:  31-10-1981
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono stabilite nella misura di lire 13.893 per quintale.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sul gas di petrolio liquefatto destinato all'autotrazione sono stabilite nella misura di lire 9.040 per quintale.
Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste per la benzina sono ridotte di lire 180 per quintale limitatamente alla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro.
((11))

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'applicazione della riduzione prevista nel precedente comma.
Il Ministro per le Finanze è, inoltre, autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità relative al passaggio della tassazione dell'imposta di fabbricazione dal peso al volume.
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 30 ottobre 1981, n. 609, convertito senza modificazioni dalla L. 26 dicembre 1981, n. 777, ha disposto (con l'art. 1) che " È soppressa la riduzione di aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulla benzina avente un contenuto massimo di piombo di 0,40 grammi per litro, prevista dal terzo comma dell'art. 1 della legge 19 marzo 1973, n. 32. "