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LEGGE 5 dicembre 1972, n. 848

Interpretazione autentica, dell'articolo 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, in connessione con l'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, sulla concessione di prestiti per la utilizzazione, la manipolazione e la trasformazione dei prodotti agricoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/09/1993)
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Testo in vigore dal:  20-1-1973 al: 31-12-1993
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I prestiti concessi per gli scopi di cui all'articolo 2, n. 1), del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, a favore di cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di produttori legalmente costituiti e associazioni di produttori riconosciute, che si propongono la manipolazione, la trasformazione e la utilizzazione in comune dei prodotti provenienti dalle aziende agrarie dei soci, sono da ritenersi assistiti dal privilegio legale previsto dal combinato disposto dell'articolo 8 del citato decreto-legge e dell'articolo 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 1928, n. 27, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del decreto-legge predetto. Tale privilegio si estende a tutti i prodotti agricoli e zootecnici depositati in impianti e magazzini di cooperative agricole e loro consorzi, consorzi di produttori legalmente costituiti e associazioni di produttori legalmente riconosciute anche se ubicati fuori delle aziende dei soci.
Tale privilegio non si estende però ai prodotti agricoli e zootecnici di cui al successivo punto 3) dello stesso articolo 2 del ricordato decreto-legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1972

LEONE ANDREOTTI - NATALI - MALAGODI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA