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LEGGE 5 dicembre 1972, n. 813

Modifiche all'articolo 5, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai fini pensionistici dei servizi preruolo da parte del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo.

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Testo in vigore dal: 13-1-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Con  effetto  dalla  data di entrata in vigore della legge 12 marzo
1968,  n.  270,  il terzo comma dell'articolo 5 della stessa legge e'
sostituito dal seguente:
  "Il personale che si avvale della facolta' prevista dal primo comma
del  presente  articolo  puo' riscattare, agli stessi effetti e negli
stessi  modi  stabiliti  dal  comma  medesimo,  i periodi di servizio
continuativo comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri,  di  cui  alla  presente legge, e presso il
Ministero   del   turismo  e  dello  spettacolo,  anteriormente  alla
assunzione a contratto".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1972

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - MALAGODI -
                                                               BADINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA