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LEGGE 5 dicembre 1972, n. 813

Modifiche all'articolo 5, terzo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 270, concernente il riscatto ai fini pensionistici dei servizi preruolo da parte del personale ex contrattista dei servizi specializzati della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del turismo e dello spettacolo.

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Testo in vigore dal:  13-1-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 12 marzo 1968, n. 270, il terzo comma dell'articolo 5 della stessa legge è sostituito dal seguente:
"Il personale che si avvale della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo può riscattare, agli stessi effetti e negli stessi modi stabiliti dal comma medesimo, i periodi di servizio continuativo comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente alla assunzione a contratto".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1972

LEONE ANDREOTTI - MALAGODI - BADINI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA