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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1972, n. 689

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di lingue e letterature straniere di Bergamo.

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Testo in vigore dal: 7-12-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto   dell'Istituto  universitario  di  lingue  e
letterature straniere di Bergamo approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1693;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'istituto universitario anzidetto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Istituto  universitario  di  lingue e letterature
straniere  di  Bergamo,  approvato  con  il decreto sopraindicato, e'
modificato  nel  senso  che  gli  articoli  15,  16  e  18,  relativi
all'ordinamento del corso di laurea in lingue e letterature straniere
sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
    Art. 15. - Sono insegnamenti fondamentali:

    Lingua e letteratura italiana (biennale);
    Una  lingua  e letteratura straniera (quadriennale) da scegliersi
tra: francese, inglese, tedesco, spagnolo, russo o qualsiasi altra il
cui insegnamento sia impartito nel corso di laurea;
    Una   seconda  lingua  e  letteratura  straniera  (triennale)  da
scegliersi tra quelle insegnate nel corso di laurea;
    La  filologia  afferente  la  lingua  scelta  come quadriennale e
cioe': filologia germanica, filologia romanza, filologia slava;
    Glottologia;
    Storia moderna e contemporanea;
    Geografia, soprattutto antropica.

    Sono insegnamenti complementari:

    Lingua e letteratura latina;
    Storia della filosofia;
    Storia dell'arte;
    Didattica delle lingue moderne;
    Filosofia;
    Pedagogia;
    Filologia italiana;
    Letteratura anglo-americana;
    Letterature ibero-americane;
    Filologia medioevale e umanistica;
    Storia del teatro e dello spettacolo;
    Istituzioni giuridiche comparate;
    Storia dell'Europa orientale;
    Storia della critica;
    Diritto privato;
    Diritto commerciale;
    Estetica;
    Letteratura umanistica;
    Sociologia;
    Psicologia;
    Linguistica generale;
    Tecnica del commercio internazionale;
    Storia delle dottrine economiche;
    Antichita' greco-romane;
    Lingua greca;
    Storia romana;
    Archeologia e storia dell'arte antica;
    Latino e letteratura latina medioevale;
    Grammatica latina;
    Filologia classica;
    Letteratura cristiana antica;
    Storia della lingua italiana;
    Storia della lingua francese;
    Storia della lingua inglese;
    Storia della lingua tedesca;
    Storia della lingua spagnola;
    Storia della lingua russa;
    Bibliografia;
    Biblioteconomia;
    Filosofia del linguaggio;
    Storia della musica;
    Paleografia e diplomatica;
    Storia medioevale.

  La  facolta'  puo' consentire allo studente, in luogo della seconda
disciplina (triennale), di seguire gli insegnamenti di una disciplina
biennale e di una annuale, scelti fra quelli effettivamente impartiti
nella facolta'.
  Gli  insegnamenti di "Lingua e letteratura latina" di "Storia della
filosofia",  di  "Storia  dell'arte",  o  di  "Didattica delle lingue
moderne" devono essere necessariamente impartiti nella facolta'.
  Gli  esami  di  italiano  consistono  in  due  prove orali (una per
ciascun  anno  di  corso)  ed  in  una  prova scritta che puo' essere
sostenuta in uno qualsiasi degli anni di corso.
  L'esame  di storia e quello di geografia sono afferenti alla lingua
scelta come quadriennale.
  La  facolta' puo', con motivata relazione, rendere obbligatorie una
o due delle materie complementari.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea,  lo studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.
  La  scelta  degli insegnamenti complementari puo' essere effettuata
fra  le discipline insegnate nella facolta' (con esclusione di quelle
pluriennali).
  Art.  16.  -  Gli  esami delle lingue straniere consistono in prove
scritte e orali, una per ciascun anno di corso.
  Le prove scritte della lingua straniera sono articolate come segue:
    1° e 2° Anno:
      un  dettato,  una  traduzione  della  lingua  in italiano e una
traduzione dall'italiano in lingua;
    3° Anno:
      un  dettato,  una  traduzione  dall'italiano  in  lingua  e una
composizione nella lingua straniera;
    4° Anno:
      un  dettato,  una  traduzione  dall'italiano  in  lingua  e una
composizione di cultura generale nella lingua straniera.
  Le prove orali di lingua vertono sul programma svolto nell'anno.
  L'esame  orale  del  quarto  anno comprende, oltre alla materia del
corso  ufficiale  dell'anno,  un  esame di cultura generale che verte
sopra  un corso generale di storia della letteratura dalle origini ai
nostri  giorni,  un corso di storia politica e un corso di grammatica
storica.
  Lo  studente  che,  superata  la prova scritta in una sessione, non
sostenga  o  non  superi la prova orale nella medesima sessione, deve
ripetere   anche  la  prova  scritta,  salvo  eventuali  temperamenti
disposti dalla facolta'.
  Art.  18. - L'esame di laurea consiste nella discussione dinanzi ad
una  commissione  di docenti, di un elaborato scritto su un argomento
scelto tra una delle discipline di cui lo studente abbia superato gli
esami,   nel   quadro   della   civilta'  della  lingua  scelta  come
quadriennale.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 22 settembre 1972

                                LEONE

                                                             SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1972
  Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 45. - CARUSO