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DECRETO-LEGGE 30 giugno 1972, n. 266

Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 08 agosto 1972, n. 484 (in G.U. 26/08/1972, n.222).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1972 al: 26-8-1972
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto del giugno 1972;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri per la grazia e la giustizia, per le finanze e per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Sospensione dei termini

Art. 1


Nei comuni indicati all'art. 1 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, nonché nei comuni di Castelleone Suasa, Castel Colonna, Corinaldo, Filottrano, Monterado, Ostra Vetere e Ripe, colpiti dal terremoto verificatosi nel giugno 1972, è sospeso dal 14 giugno al 30 settembre 1972 il corso dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi azione od eccezione scadenti durante il periodo predetto nel territorio di tali comuni, con esclusione dei termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico e il concorso pronostici.
Per il periodo dal 14 giugno al 30 novembre 1972 è sospesa la scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabile da debitori domiciliati o residenti nei comuni suindicati, emessi prima del 14 giugno 1972 o comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, purché siano già scaduti o vengano a scadere entro il 30 novembre 1972.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a favore delle persone che, risiedendo nei comuni suindicati, avrebbero dovuto adempiere le proprie obbligazioni o esercitare i propri diritti in località non colpite dal terremoto.