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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1971, n. 1417

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 17-5-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi  di  Urbino,
approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato  con
regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni; 
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n.  1652,  e  successive
modificazioni; 
  Vedute le proposte  di  modifiche  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; 
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte; 
  Sentito  il  parere  del   Consiglio   superiore   della   pubblica
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo  statuto  della  libera  Universita'  degli  studi  di   Urbino,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso: 
 
  Dopo l'art. 83 e con il conseguente spostamento  della  numerazione
successiva sono aggiunti i  seguenti  nuovi  articoli  relativi  alla
istituzione della scuola speciale per tecnici di  laboratorio  presso
la facolta' di farmacia. 
 
             Scuola speciale per tecnici di laboratorio 
 
  Art. 84. - Presso  la  facolta'  di  farmacia  dell'Universita'  di
Urbino  e'  annessa   una   scuola   per   l'istruzione   teorica   e
l'addestramento pratico di coloro  che  aspirano  alla  qualifica  di
tecnico di laboratorio. 
  Art. 85. - L'organizzazione e la direzione della scuola e' affidata
ad un comitato tecnico  costituito  dal  preside  della  facolta'  di
farmacia che lo presiede e da due professori  di  ruolo.  Il  preside
funge di diritto da direttore dei corsi. 
  Art. 86. - Il corso ha la durata  di  due  anni  e  possono  essere
ammessi annualmente n. 80 allievi. 
  Art. 87. - Agli oneri  finanziari  derivanti  dalla  istituzione  e
della gestione della scuola provvede l'universita' con i propri fondi
di bilancio e con eventuali contributi dello  Stato,  di  altri  enti
pubblici e privati, nonche' con i proventi delle tasse a carico degli
allievi iscritti. La tassa di immatricolazione e' fissata in L. 5000,
la tassa annuale di frequenza in L. 40.000, da versarsi in  due  rate
di  cui  la  prima  all'atto  della  iscrizione.  I   contributi   di
laboratorio sono fissati  in  L.  40.000  per  anno,  anche  essi  da
versarsi in due rate di cui  la  prima  all'atto  dell'iscrizione,  e
possono  essere  variati,  su  proposta  del  comitato  tecnico,  dal
consiglio di amministrazione dell'universita'. La tassa di diploma e'
fissata in L. 10.000 da pagarsi al ritiro dell'attestato finale. 
  Art. 88. - Le domande di ammissione in carta bollata devono  essere
presentate, nei termini stabiliti, alla segreteria della facolta'  di
farmacia. 
  La firma dovra' essere autenticata  ai  sensi  dell'art.  20  della
legge 4 gennaio 1968; i requisiti che dovranno essere posseduti dagli
aspiranti sono i seguenti: 
    a) eta' non inferiore ai 18 anni; 
    b) titolo di studio non inferiore alla licenza  di  scuola  media
inferiore o equipollente; 
    c) buona costituzione fisica e vaccinazione antitifica. 
  I  requisiti  suddetti  saranno  accertati  secondo  la   procedura
stabilita dalla legge surrichiamata, ad eccezione di quelli di cui ai
punti  "b"  e  "c"  per  i  quali   l'interessato   dovra'   produrre
rispettivamente l'originale o copia autentica del  titolo  di  studio
conseguito ed un certificato  rilasciato  dal  medico  provinciale  e
dall'ufficio sanitario o da un ufficiale medico militare. 
  Per i dipendenti dell'universita' i  requisiti  verranno  accertati
d'ufficio. Alla domanda dovra'  essere  allegata  la  ricevuta  della
tassa di iscrizione di cui  all'art.  87.  Qualora  il  numero  delle
domande superi quello stabilito  dall'art.  86  il  comitato  tecnico
provvedera'  alla  scelta  dei  candidati  sulla  base   dei   titoli
presentati e di esami di ammissione. In qualsiasi momento, sia  prima
che dopo l'ammissione al corso, il comitato tecnico  potra'  disporre
accertamenti sanitari. 
  Art. 89. - La frequenza degli allievi e' obbligatoria tanto per  le
lezioni quanto per le esercitazioni  ed  il  tirocinio  pratico.  Non
potranno essere ammessi all'esame  finale  gli  allievi  che  avranno
accumulato un numero di assenze superiore ad un terzo delle  lezioni.
In complesso gli allievi non potranno essere occupati  per  teoria  e
pratica piu' di sei ore al giorno complessivamente. 
  Art. 90. - Il direttore della  scuola  vigila  sul  buon  andamento
didattico e disciplinare dei corsi. Egli ha il compito: 
    a) di convocare periodicamente o  presiedere  il  collegio  degli
insegnanti per l'esame dell'andamento del corso, per gli  scrutini  e
per ogni eventuale proposta di riforme e miglioramenti; 
    b) di sottoporre all'amministrazione dell'universita', sentito il
comitato tecnico, le proposte per la nomina degli  insegnanti  e  per
ogni provvedimento inerente alla organizzazione del corso; 
    c) di fissare all'inizio del corso il calendario delle lezioni  e
delle esercitazioni, nonche' la destinazione degli  allievi  a  turni
per il tirocinio. 
  Art. 91. - Gli insegnanti della scuola rispondono  direttamente  al
direttore  della  regolarita'  dell'insegnamento   delle   rispettive
materie. 
  Essi sono scelti di  norma  tra  il  personale  della  facolta'  di
farmacia e, se  necessario,  da  istituti  universitari,  da  reparti
ospedalieri   e    da    enti    pubblici    esercitanti    attivita'
laboratoristiche.  Essi  sono  retribuiti  nella  misura  che  verra'
stabilita  su  proposta  del  comitato  tecnico  dal   consiglio   di
amministrazione. 
  Art. 92. - Al termine di ciascun anno di corso gli allievi dovranno
sostenere gli esami di profitto previsti dal piano di studi. 
  Questi  comprenderanno  prova  scritta,  orali  e  pratiche  e   si
svolgeranno dinnanzi ad una commissione composta  da  tre  professori
nominata dal comitato  tecnico,  le  votazioni  saranno  espresse  in
trentesimi. Gli iscritti alla fine del  secondo  anno  di  corso  che
avranno superato tutti gli esami sono ammessi  all'esame  di  diploma
che consiste in una prova pratica e nella  discussione  di  una  tesi
teorica che dovra' essere  preventivamente  approvata  dal  direttore
della scuola e che verra' svolta dinanzi ad una commissione di  sette
membri nominata dal comitato tecnico e di cui fanno parte di  diritto
i componenti del suddetto. 
  La votazione finale di diploma viene espressa in settantesimi. 
  Art. 93. - In caso di grave infrazione disciplinare allievo  potra'
essere allontanato dalla scuola  in  qualsiasi  momento  su  proposta
motivata del direttore. 
  Art. 94.  -  Oltre  il  compenso  per  le  lezioni,  potra'  essere
assegnato al direttore della scuola ed ai membri del comitato tecnico
un compenso forfettario per la direzione didattica. Le spese  per  il
funzionamento delle commissioni di esame verranno liquidate volta per
volta con provvedimento dell'amministrazione. 
 
                      Programma di insegnamento 
 
  Art. 95. - Gli  insegnamenti  teorici  e  pratici  impartiti  nella
scuola per tecnici di laboratorio sono i seguenti: 
 
  a) Parte teorica: 
    Elementi informativi di anatomia, fisica, chimica,  farmacologia,
fisiologia, patologia,  biochimica,  igiene  e  microbiologia,  etica
professionale. Nozioni  di  legislazione  farmaceutica,  sanitaria  e
ospedaliera. 
 
  b) Parte pratica generale: 
    Nozioni   generali   sull'organizzazione   di   un   laboratorio,
ripartizione, arredamento, attrezzature. 
    Registri e registrazioni in uso nei laboratori. 
    Strumenti e oggetti di uso comune in laboratorio. 
    Vetreria,   conservazione,   pulizia   ordinaria   e    speciale.
Manutenzione e uso dei principali apparecchi:  bilance,  centrifughe,
termostati,  stufe  a  secco,  autoclavi,  bagni  maria,   agitatori,
distillatori, estrattori, colorimetri, refrattometri,  potenziometri,
spettrofotometri, manometri, vacuometri, refrigeranti, etc. 
    I microscopi ed il loro impiego nella ricerca di laboratorio. 
    Generalita' sulle  sostanze  coloranti,  sui  terreni  nutritivi,
sulla cultura dei microrganismi. 
    I radioisotopi: nozioni sul loro impiego e sugli  apparecchi  per
la loro determinazione. 
    Accidenti di laboratorio: prevenzione e trattamento. 
 
  c) Parte pratica speciale: 
 
  I. - Urine: 
    Raccolta, misurazione, conservazione. Nozioni  sulla  metodologia
delle  ricerche  fisiche,  chimiche,  citologiche,   batteriologiche,
parassitologiche.  Generalita'  sui  farmaci,   vitamine   e   ormoni
dimostrabili nelle urine. 
 
  II. - Sangue: 
    Composizione del  sangue.  I  gruppi  sanguigni.  Coagulazione  e
anticoagulanti. Strumentario per il prelievo. 
    Strumentario e tecniche per il conteggio, per  la  determinazione
della velocita'  di  sedimentazione,  della  resistenza  globulare  e
osmotica. 
    Tecniche  per  l'esame   morfologico;   strisci   e   metodi   di
colorazione.  Determinazione   del   rapporto   albumina   globulina,
dell'azoto, glucidi, lipidi, pigmenti, sali  minerali.  I  principali
enzimi del sangue: loro significato e metodi di valutazione. 
 
  III. - Altri liquidi organici: 
    Liquido cefalo-rachidiano: caratteri organolettici e metodi per i
principali esami. 
    Escreati, essudati, trasudati: caratteri organolettici  e  metodi
per i principali esami. 
    Latte: caratteri organolettici e metodi per i principali esami. 
    Liquido  seminale:  caratteri  organolettici  e  metodi   per   i
principali esami. 
    Secrezioni  nasali  e  rinofaringea:  caratteri  organolettici  e
metodi per i principali esami. 
 
  IV. - Feci: 
    Tecnica di  raccolta  per  i  principali  esami.  Importanza  dei
rilievi  immediati.  Metodiche  per  il  riconoscimento  dei  residui
alimentari, grassi, flora batterica, sangue,  stercobilina,  farmaci.
Principi informativi sugli esami batteriologico e parassitologico per
la ricerca di elminti, protozoi, miceti. Metodi di arricchimento. 
 
  V. - Apparato digerente: 
    Nozioni generali sul contenuto gastrico e duodenale. 
    Gli strumenti per il sondaggio: loro preparazione e manutenzione.
    I principali esami del  contenuto  gastrico,  duodenale  e  della
    bile. 
 
  VI. - Batteriologia, sierologia, virologia: 
    Nozioni sulle attrezzature speciali. Tecniche di sterilizzazione.
    Criteri informativi per la preparazione dei terreni  di  cultura,
    per la ricerca  dei  microorganismi  a  fresco  e  nei  preparati
    colorati e sulle tecniche di cultura dei microorganismi dai  vari
    materiali biologici. 
    Nozioni     generali     di     sierologia     e     immunologia;
sieroagglutinazione,    sieroprecipitazione     e     altre     prove
sierodiagnostiche. 
    Principi informativi sulle  tecniche  speciali  per  la  diagnosi
delle principali malattie infettive. 
 
  VII. - Istologia: 
    Strumentario e nozioni generali sulla fissazione e colorazione. 
    Conservazione e preparazione dei materiali bioptici. 
 
  VIII. - Allevamento e tenuta degli animali da laboratorio: 
    Lo stabulario, allevamento e osservazione di cavie, topi,  ratti,
conigli, scimmie. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'  inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1971 
 
                               SARAGAT 
 
                                                               MISASI 
 
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 aprile 1972 
  Atti del Governo, registro n. 248, foglio n. 72. - VALENTINI