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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 dicembre 1971, n. 1403

Disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, nonchè dei lavoratori addetti a servizi di riassetto e di pulizia dei locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/1983)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 25-4-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 35, lettera d), della legge 30 aprile  1969,  n.  153,
che delega il Governo ad emanare  norme  per  disciplinare  l'obbligo
delle assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori  addetti  in
genere ai  servizi  domestici  e  familiari,  nonche'  delle  persone
addette a servizi di riassetto e pulizia dei locali; 
  Udito il parere della commissione parlamentare di cui  all'art.  35
della legge 30 aprile 1969, n. 153; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza  sociale,
di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e
per le poste e telecomunicazioni; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  I lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, che prestano
lavoro  subordinato,  presso  uno  o  piu'  datori  di  lavoro,   con
retribuzione in danaro od in natura, sono soggetti, qualunque sia  la
durata delle prestazioni svolte: 
    a) alle  assicurazioni  per  l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i
superstiti, contro la tubercolosi e  la  disoccupazione  involontaria
disciplinate  dal  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1115,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    b) alle norme sugli assegni familiari,  di  cui  al  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955,
n. 797, e successive modifiche ed integrazioni; 
    c)  all'assicurazione  per  la   maternita'   delle   lavoratrici
disciplinata dal titolo II della legge sulla tutela delle lavoratrici
madri; 
    d) all'assicurazione contro le malattie  di  cui  alla  legge  11
gennaio  1943,  n.  138,  nelle  forme  e  nei  limiti  indicati  nei
successivi articoli 2 e 3; 
    e) all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro disciplinata
dal testo unico delle disposizioni per  l'assicurazione  obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,
anche se le lavorazioni eseguite non rientrino  fra  quelle  previste
dall'art. 1 del citato testo unico. 
  Ai fini del presente decreto  per  lavoratori  addetti  ai  servizi
domestici  e  familiari   si   intendono   i   collaboratori   e   le
collaboratrici che  svolgono,  esclusivamente  per  il  funzionamento
della  vita  familiare,  le  mansioni  indicate   dalle   leggi   che
disciplinano il rapporto di lavoro domestico. 
  L'esistenza di vincoli di parentela  od  affinita'  fra  datore  di
lavoro e lavoratore non esclude  l'obbligo  assicurativo  quando  sia
provato il rapporto di lavoro. L'onere della prova non e',  tuttavia,
richiesto, quando si tratti  di  persone  che,  pur  in  presenza  di
vincoli di coniugio, parentela od  affinita',  svolgono  le  seguenti
mansioni: 
    1)  assistenza  degli  invalidi  di  guerra  civili  e  militari,
invalidi  per  causa  di  servizio,  invalidi  del  lavoro,   fruenti
dell'indennita' di accompagnamento prevista  dalle  disposizioni  che
regolano la materia; 
    2) assistenza dei  mutilati  ed  invalidi  civili  fruenti  delle
provvidenze di cui alla legge 30 marzo 1971,  n.  118,  o  che  siano
esclusi  da  dette  provvidenze  per  motivi  attinenti   alle   loro
condizioni economiche e non al grado di menomazione; 
    3)  assistenza  dei  ciechi  civili   fruenti   del   particolare
trattamento di pensione previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66,
e successive modifiche ed integrazioni o  che  ne  avrebbero  diritto
qualora non fossero  titolari  di  un  reddito  superiore  ai  limiti
stabiliti dalle disposizioni che disciplinano la materia; 
    4) prestazioni di opere nei confronti dei sacerdoti  secolari  di
culto cattolico; 
    5) prestazioni di servizi diretti e personali nei  confronti  dei
componenti le comunita' religiose o militari di tipo familiare. 
  Resta fermo, per gli autisti, il disposto  della  legge  31  luglio
1956, n. 1003.