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LEGGE 16 marzo 1972, n. 88

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 31-3-1972
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge  il  decreto-legge  4  marzo  1972,  n.  25,
concernente provvidenze a favore delle popolazioni  di  comuni  delle
Marche colpiti  dal  terremoto  del  gennaio-febbraio  1972,  con  le
seguenti modificazioni: 
 
  All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: Camerata Picena, e'
aggiunta la parola: Castelfidardo; dopo le parole: San Marcello, sono
aggiunte le parole: Santa Maria Nuova; le  parole:  30  giugno  1972,
sono sostituite con le parole: 30 aprile 1972; 
    al  secondo  comma,  le  parole:  per  lo  stesso  periodo;  sono
sostituite con le parole: per il periodo dal 25 gennaio al 30  giugno
1972; dopo le parole: prima del 25 gennaio, sono aggiunte le  parole:
e dal 25 gennaio al 15 febbraio. 
  All'articolo  5,  al  quinto  comma,  dopo   le   parole:   decreto
legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, sono aggiunte le  parole:  fatte
salve le provvidenze previste dai  successivi  articoli  6  e  7  del
presente decreto. 
  All'articolo 6, al secondo comma, dopo le parole: diverse da quelle
preesistenti,  sono  aggiunte  le  parole:  nell'ambito  delle  norme
urbanistiche. 
  All'articolo 7, al primo comma, e' soppressa la parola: urbani. 
  All'articolo 30, al primo comma, sostituire le  parole:  30  giugno
1972, con le parole: 31 ottobre 1972. 
  All'articolo 34, sostituire le parole: agosto 1972, con le  parole:
dicembre 1972. 
  Dopo l'articolo 37 e' aggiunto il seguente: 
 
ESTENSIONE DI PROVVIDENZE A  FAVORE  DI  ALTRE  ZONE  DEL  TERRITORIO
  NAZIONALE COLPITE DA TERREMOTI, ALLUVIONI E MAREGGIATE 
 
                            Art. 37-bis. 
 
  Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su  proposta
dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, di  concerto  con
il Ministro per il tesoro, verranno indicati  i  comuni  colpiti  dai
terremoti  dell'anno  1971  e  del  gennaio-febbraio  1972  e   dalle
alluvioni e mareggiate verificatesi  nel  gennaio-febbraio  1972,  ai
quali si applicano le provvidenze previste dai precedenti articoli 5,
6, lettera d), e 27. 
  Agli adempimenti attribuiti dall'articolo 5 ai provveditorati  alle
opere pubbliche delle Marche  e  agli  uffici  del  genio  civile  di
Ancona, per i comuni che saranno indicati  ai  sensi  del  precedente
comma provvederanno i corrispondenti organi aventi  competenza  nelle
zone interessate. 
  La concessione dei contributi di cui al presente articolo  avverra'
a norma e secondo i  criteri  di  cui  all'articolo  7  del  presente
decreto per quanto applicabili. 
  I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni  o  la
ricostruzione degli immobili prima dello intervento  statale  possono
chiedere di essere ammessi al godimento  dei  benefici  previsti  dal
presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto. L'apposita perizia di  spesa  e'  approvata  dai  competenti
uffici del genio civile. 
  Per l'applicazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di
lire 5.000 milioni, da iscriversi, quanto a lire 4.000 milioni  nello
stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per
l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 1.000 milioni nello stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso  anno
finanziario. 
  All'onere relativo si fa fronte con  una  corrispondente  riduzione
del capitolo n. 3523  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972. 
  Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 16 marzo 1972 
 
                                LEONE 
 
                                                  ANDREOTTI - RUMOR - 
                                                    GONELLA - PELLA - 
                                             MISASI - FERRARI-AGGRADI 
                                                    - NATALI - GAVA - 
                                               DONAT-CATTIN - TAVIANI 
                                                            - COLOMBO 
 
Visto, il Guardasigilli: GONELLA