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LEGGE 16 marzo 1972, n. 88

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972 e provvedimenti in favore di comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  31-3-1972 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, concernente provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, al primo comma, dopo le parole: Camerata Picena, è aggiunta la parola: Castelfidardo; dopo le parole: San Marcello, sono aggiunte le parole: Santa Maria Nuova; le parole: 30 giugno 1972, sono sostituite con le parole: 30 aprile 1972;
al secondo comma, le parole: per lo stesso periodo; sono sostituite con le parole: per il periodo dal 25 gennaio al 30 giugno 1972; dopo le parole: prima del 25 gennaio, sono aggiunte le parole: e dal 25 gennaio al 15 febbraio.
All'articolo 5, al quinto comma, dopo le parole: decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, sono aggiunte le parole: fatte salve le provvidenze previste dai successivi articoli 6 e 7 del presente decreto.
All'articolo 6, al secondo comma, dopo le parole: diverse da quelle preesistenti, sono aggiunte le parole: nell'ambito delle norme urbanistiche.
All'articolo 7, al primo comma, è soppressa la parola: urbani.
All'articolo 30, al primo comma, sostituire le parole: 30 giugno 1972, con le parole: 31 ottobre 1972.
All'articolo 34, sostituire le parole: agosto 1972, con le parole: dicembre 1972.
Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

ESTENSIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DI ALTRE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA TERREMOTI, ALLUVIONI E MAREGGIATE

Art. 37-bis.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno indicati i comuni colpiti dai terremoti dell'anno 1971 e del gennaio-febbraio 1972 e dalle alluvioni e mareggiate verificatesi nel gennaio-febbraio 1972, ai quali si applicano le provvidenze previste dai precedenti articoli 5, 6, lettera d), e 27.
Agli adempimenti attribuiti dall'articolo 5 ai provveditorati alle opere pubbliche delle Marche e agli uffici del genio civile di Ancona, per i comuni che saranno indicati ai sensi del precedente comma provvederanno i corrispondenti organi aventi competenza nelle zone interessate.
La concessione dei contributi di cui al presente articolo avverrà a norma e secondo i criteri di cui all'articolo 7 del presente decreto per quanto applicabili.
I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili prima dello intervento statale possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dal presente articolo entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del genio civile.
Per l'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni, da iscriversi, quanto a lire 4.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1972 e quanto a lire 1.000 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per lo stesso anno finanziario.
All'onere relativo si fa fronte con una corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 marzo 1972

LEONE ANDREOTTI - RUMOR - GONELLA - PELLA - MISASI - FERRARI-AGGRADI - NATALI - GAVA - DONAT-CATTIN - TAVIANI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA