stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1971, n. 1372

Norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/08/1983)
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 11-4-1974
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  13  agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione
dell'orario  di  lavoro  del  personale  dell'Azienda  autonoma delle
ferrovie dello Stato;
  Visto  l'art. 34 dello stato giuridico del personale delle ferrovie
dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n.
433 e il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1967, n.
1513,  concernenti  la  disciplina  delle  prestazioni  del personale
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di
concerto col Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.
                          Lavoro ordinario

  1.  -  La  durata settimanale del lavoro ordinario e' regolata come
segue:

    a)  per  il personale direttivo e degli uffici restano confermate
le  norme  in vigore. In ogni caso la durata del lavoro ordinario non
puo'   essere   superiore   a   quella  stabilita  per  il  personale
dell'esercizio;
    b)  per  il  personale  dell'esercizio  la durata settimanale del
lavoro  ordinario  e'  di  40  ore  distribuite  di  regola su cinque
giornate lavorative. La distribuzione su sei giornate lavorative puo'
essere   attuata   sentiti   i  rappresentanti  delle  organizzazioni
sindacali.  Il  limite  delle  40  ore  puo'  essere  superato per il
personale  utilizzato  a turni rotativi ferma restando la media di 40
ore  in  un  periodo  di  quattro  settimane.  Con  disposizione  del
direttore  generale, la durata settimanale del lavoro ordinario puo',
in  situazioni eccezionali, essere ridotta per comprovate particolari
e gravose condizioni di lavoro o di ambiente.
    ((c)  per il personale di stazione utilizzato esclusivamente alle
manovre  la  durata  settimanale  del  lavoro ordinario e' di 36 ore,
distribuite di regola su cinque giornate lavorative)).((1))
  2. - Si computa come durata del lavoro il tempo durante il quale il
dipendente viene tenuto a disposizione dell'Azienda senza facolta' di
allontanarsi dal posto di lavoro.
  3. - Non si computano come lavoro:
    a)  le  interruzioni,  con  facolta' di allontanarsi dal posto di
lavoro,  comprese fra le ore 5 e le ore 24 di durata pari o superiore
ad  un'ora; tali interruzioni, incluse quelle per refezione di cui al
successivo  punto  d),  non devono pero' eccedere in ciascun turno di
servizio  il  numero  di due, se di durata inferiore a due ore, ed il
numero  di  una  se  di  durata  pari o superiore a due ore. Non sono
ammesse  due  interruzioni  quando interessano dipendenti che abitano
alla distanza di oltre un chilometro dal posto di lavoro;
    b)  le  interruzioni,  con  facolta' di allontanarsi dal posto di
lavoro,  comprese fra le ore 0 e le ore 5, di durata pari o superiore
a tre ore, quando interessano dipendenti che abitano alla distanza di
non oltre un chilometro dal posto di lavoro;
    c)  il  tempo  impiegato  per recarsi dall'abitazione al posto di
lavoro anche se fuori residenza, quando l'assenza dalla residenza dia
titolo all'indennita' di missione, e ritornare;
    d)  le interruzioni per le refezioni previste nei turni di lavoro
del personale degli impianti fissi. Queste interruzioni debbono avere
durata non inferiore ad un'ora, riducibile a non meno di mezz'ora per
particolari situazioni di lavoro o ambientali.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
La  L. 2 marzo 18974, n.77, ha disposto (con l'art.6, comma 2) che le
disposizioni  del  presente  articolo  hanno  efficacia dal 1 ottobre
1973.