stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1960, n. 433

Disciplina delle prestazioni del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1968)
nascondi
Testo in vigore dal:  4-6-1960

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 34 e 215 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Lavoro ordinario
1. L'orario normale di lavoro è regolato come segue:
a) per il personale direttivo e degli uffici la durata della settimana lavorativa rimane regolata dalle norme in vigore in relazione a quanto previsto dalle disposizioni valevoli per il personale civile delle altre Amministrazioni dello Stato;
b) per il personale dell'esercizio la durata della settimana lavorativa è di 48 ore. Nei confronti del personale delle officine e del rimanente personale addetto ai servizi interessanti l'esercizio, nelle cui prestazioni non siano compresi periodi di attesa o di custodia di durata superiore a 4 ore settimanali, il numero delle ore di lavoro settimanali è di 46 effettive.
Per il personale dell'esercizio utilizzato a turni rotativi in un periodo di quattro settimane, le predette 46 ore possono essere superate di due ore nelle prime tre settimane, a condizione che nella quarta siano recuperate le maggiori prestazioni rese accordando, anziché uno, due riposi consecutivi di durata complessiva pari a quella del, normale riposo settimanale aumentato di 24 ore.
2. Si computa come durata del lavoro effettivo il tempo durante il quale il dipendente viene tenuto a disposizione dell'Azienda.
3. Non si computano come lavoro effettivo, quando il personale ha facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro:
a) le interruzioni fra le ore 5 e le 24 di durata pari o superiori ad un'ora; tali interruzioni, comprese quelle per refezione di cui al successivo punto d), non devono però eccedere in ciascun turno di servizio il numero di due, se di durata inferiore a due ore, ed il numero di una se di durata pari o superiore a due ore. Le due interruzioni suddette sono ammesse quando interessano, dipendenti che abitano non oltre 800 metri dal posto di lavoro;
b) le interruzioni notturne, cioè fra le ore 0 e le ore 5, di durata pari o superiore a 2 ore, quando interessano dipendenti che abitano non oltre 800 metri dal posto di lavoro;
c) il tempo impiegato per recarsi dall'abitazione al posto di lavoro, anche se fuori residenza, quando l'assenza dalla residenza stessa dia titolo all'indennità di missione, e ritornare;
d) le interruzioni per le refezioni previste nei turni di lavoro del personale degli impianti fissi, che debbono avere durata non inferiore ad un'ora riducibili a non meno di mezz'ora per particolari situazioni di lavoro o ambientali.
4. La durata settimanale del lavoro ordinario effettivo può essere elevata fino ad un massimo di 6 ore per il personale addetto alla manutenzione dell'armamento ed alla revisione di linee elettriche primarie in zone di alta montagna, in relazione alle stagioni ed alle località, salvo compensazioni in altre stagioni.