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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1971, n. 1275

Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal: 18-2-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il
servizio farmaceutico;
  Visto l'art: 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per la revisione della pianta organica, prevista dallo art. 2 della
legge  2  aprile  1968, n. 475, si tiene conto dei dati relativi alla
popolazione  residente  in  ciascun  comune,  nell'anno  precedente a
quello  in  cui  si  procede alla revisione, pubblicati dall'Istituto
centrale di statistica.
  Il medico provinciale, sentito il consiglio provinciale di sanita',
e  sentito  il  consiglio  comunale  interessato,  in occasione della
revisione  della  pianta  organica,  tenuto  conto  di nuove esigenze
dell'assistenza  farmaceutica  determinate  da  spostamenti  avvenuti
nella  popolazione  o  dal  sorgere  di  nuovi  centri  abitati, puo'
rivedere   le   circoscrizioni   delle   sedi   di   un   comune,   e
conseguentemente,  modificare  l'assegnazione ad esse delle farmacie,
ivi comprese le farmacie in soprannumero.