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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1971, n. 1275

Regolamento per l'esecuzione della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal:  18-2-1972

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la sanità; Decreta:

Art. 1


Per la revisione della pianta organica, prevista dallo art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, si tiene conto dei dati relativi alla popolazione residente in ciascun comune, nell'anno precedente a quello in cui si procede alla revisione, pubblicati dall'Istituto centrale di statistica.
Il medico provinciale, sentito il consiglio provinciale di sanità, e sentito il consiglio comunale interessato, in occasione della revisione della pianta organica, tenuto conto di nuove esigenze dell'assistenza farmaceutica determinate da spostamenti avvenuti nella popolazione o dal sorgere di nuovi centri abitati, può rivedere le circoscrizioni delle sedi di un comune, e conseguentemente, modificare l'assegnazione ad esse delle farmacie, ivi comprese le farmacie in soprannumero.