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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1971, n. 1269

Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/1993)
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Testo in vigore dal: 16-2-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  16  del  decreto-legge  26 ottobre 1970, numero 745,
convertito  in  legge,  con  modificazioni,  con la legge 18 dicembre
1970,  n. 1034, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa
economica;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato, di concerto con il Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per "legge" nel presente regolamento si intende il decreto-legge 26
ottobre  1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la
legge 18 dicembre 1970, numero 1034.
  Le attribuzioni del prefetto previste dal presente regolamento sono
esercitate  dal Presidente della giunta regionale della regione della
Valle  d'Aosta  per  le  concessioni  e  autorizzazioni relative agli
impianti da installare in detta regione.
  L'Azienda nazionale autonoma delle strade e l'Ufficio tecnico delle
imposte  di  fabbricazione sono indicati rispettivamente con le sigle
A.N.A.S. e U.T.I.F.