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LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1222

Cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/02/1979)
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Testo in vigore dal:  5-2-1972 al: 28-2-1979
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Nella presente legge con la denominazione semplificata di cooperazione tecnica sono identificate e disciplinate le iniziative dirette a favorire e promuovere il progresso tecnico, culturale, economico e sociale dei Paesi in via di sviluppo.
I programmi italiani di cooperazione tecnica devono armonizzarsi, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nel più vasto quadro della collaborazione italiana con i Paesi in via di sviluppo, comprendente anche la cooperazione finanziaria e quella commerciale; devono altresì adeguarsi agli accordi bilaterali e multilaterali e agli impegni derivanti dalla partecipazione italiana ai programmi promossi per la medesima finalità da enti e organismi internazionali.