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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 4

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici.

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Testo in vigore dal: 20-1-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  87,  comma quinto, 117, 118 e la disposizione
VIII transitoria della Costituzione;
  Vista  la  legge  16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti
finanziari  per  le  Regioni a statuto ordinario, che all'articolo 17
conferisce  delega  al  Governo per il passaggio delle funzioni e del
personale statali alle Regioni;
  Sentite le Regioni a statuto ordinario;
  Udito  il  parere  della  Commissione parlamentare per le questioni
regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con i Ministri per la sanita', per l'interno, per il tesoro,
per le finanze e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  funzioni  amministrative  esercitate  dagli  organi  centrali e
periferici  dello Stato in materia di assistenza sanitaria, nelle sue
fasi   di  intervento  preventivo,  curativo  e  riabilitativo,  sono
trasferite  per  il  rispettivo  territorio  alle  Regioni  a statuto
ordinario.
  Il  trasferimento  predetto  riguarda,  tra  l'altro,  le  funzioni
amministrative, statali concernenti:
    a)  la  prevenzione,  la  cura e la riabilitazione delle malattie
nonche'  le  provvidenze  economiche,  ad  esse connesse, erogate dal
Ministero   della  sanita';  la  profilassi  sanitaria  di  carattere
personale,  ivi  compresa quella per la maternita' ed infanzia, fermo
restando quanto disposto dal successivo art. 6, n. 3;
    b)  la  profilassi  e l'assistenza sanitaria nelle scuole e negli
istituti   e   convivenze   pubbliche   a   carattere   educativo  ed
assistenziale;
    c) la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria
delle attivita' sportive;
    d) l'assistenza psichiatrica e di igiene mentale;
    e) i gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento
diagnostico,  gli impianti radiologici impiegati a scopo diagnostico,
terapeutico  e di radiumterapia, nonche' le case di cura private e le
case e pensioni per gestanti;
    f)  la  pubblicita',  concernente  le  case  di cura private e di
assistenza  ostetrica  nonche' le case e pensioni per gestanti, ferma
restando  la  competenza  consultiva  degli  ordini  provinciali  dei
medici;
    g)   la  istituzione,  modifica  e  soppressione  delle  condotte
medico-chirurgiche  e  ostetriche  e  gli  altri  servizi  comunali e
provinciali di assistenza sanitaria;
    h)  i  concorsi,  lo  stato giuridico, il trattamento economico e
l'interinato  dei  medici  e  delle ostetriche condotti e degli altri
sanitari  addetti  ai  servizi  comunali  e provinciali di assistenza
sanitaria;
    i)  la  costituzione  di  consorzi  per il servizio di assistenza
medico-chirurgica ed ostetrica;
    l)  la  formazione  e  revisione della pianta organica delle sedi
farmaceutiche;  i  concorsi  per l'assegnazione delle sedi stesse; la
vigilanza  sulla efficienza del servizio di assistenza farmaceutica e
l'adozione di provvedimenti di decadenza;
    m)  l'autorizzazione  all'esercizio, alla gestione provvisoria ed
alla  cessione  delle  farmacie  nonche'  i  provvedimenti  in ordine
all'indennita' di avviamento e di rilievo;
    n) la istituzione e gestione di dispensari farmaceutici;
    o)  la indennita' di residenza ai farmacisti rurali e di gestione
dei  dispensari  farmaceutici; i contributi ai comuni per la gestione
di farmacie rurali.
  E' trasferita, altresi', ogni altra funzione amministrativa, svolta
dagli  organi  centrali  e  periferici  dello  Stato  in  materia  di
assistenza sanitaria, salve le disposizioni di cui al successivo art.
6.
  Sono,  infine,  trasferite  le funzioni amministrative degli organi
centrali   e   periferici   dello   Stato,  concernenti  l'assistenza
zooiatrica,  ivi  compresa,  la  istituzione, modifica e soppressione
delle  condotte  veterinarie, nonche' la costituzione di consorzi per
il servizio di assistenza veterinaria.