stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 3

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2004)
nascondi
vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-1-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  87,  comma quinto, 117, 118 e la disposizione
VIII transitoria della Costituzione;
  Vista  la  legge  16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti
finanziari  per  le  Regioni  a  statuto  ordinario,  che all'art. 17
conferisce  delega  al  Governo per il passaggio delle funzioni e del
personale statali alle Regioni;
  Sentite le Regioni a statuto ordinario;
  Udito  il  parere  della  Commissione parlamentare per le questioni
regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto  con  i  Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno,
per  il  tesoro, per le finanze e per il bilancio e la programmazione
economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono trasferite alle Regioni a statuto ordinario, per il rispettivo
territorio,   le  funzioni  amministrative  esercitate  dagli  organi
centrali e periferici dello Stato in materia di assistenza scolastica
in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni
ordine  e  grado, statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio
riconosciuti dallo Stato.
  Il trasferimento predetto riguarda tutte le funzioni amministrative
tra le quali sono comprese quelle concernenti:
    a) l'assistenza agli alunni bisognosi anche a mezzo dei patronati
scolastici;
    b)  il  trasporto  gratuito, e relativi oneri assicurativi, degli
alunni  della  scuola  materna,  della  scuola  dell'obbligo  e degli
istituti professionali;
    c)  le  facilitazioni,  anche  sotto  forma  di  buoni-libro, per
l'acquisto di libri di testo da parte degli alunni delle scuole medie
e delle scuole secondarie superiori ed artistiche;
    d)   la  concessione  di  sussidi,  incoraggiamenti  e  borse  di
tirocinio  e  di  studio,  anche sotto forma di assegnazione di posti
gratuiti  o semi-gratuiti in convitti annessi agli istituti tecnici e
professionali   statali,   allo   scopo  di  facilitare  agli  alunni
meritevoli,   appartenenti   a   famiglie   di  disagiate  condizioni
economiche,  la  prosecuzione  degli  studi  nelle  scuole secondarie
superiori ed artistiche;
    e) la concessione di sussidi per l'assistenza dei subnormali;
    f)  gli  interventi  assistenziali  a  favore  degli alunni delle
scuole materne anche non statali;
    g)  ogni  altra  forma  di  assistenza  diretta a facilitare agli
alunni  meritevoli  la  prosecuzione  degli  studi  nelle  scuole  ed
istituti di cui al precedente primo comma.