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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1972, n. 1

Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di circoscrizioni comunali e di polizia locale urbana e rurale e del relativo personale.

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Testo in vigore dal: 16-1-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  87,  comma quinto, 117, 118 e la disposizione
VIII transitoria della Costituzione;
  Vista  la  legge  16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti
finanziari  per  le  Regioni  a  statuto  ordinario,  che all'art. 17
conferisce  delega  al  Governo per il passaggio delle funzioni e del
personale statali alle Regioni;
  Sentite le Regioni a statuto ordinario;
  Udito  il  parere  della  Commissione parlamentare per le questioni
regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto  con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono  trasferite alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni
esercitate  dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia
di circoscrizioni comunali.
  In particolare le funzioni relative:
    a)  alla  istituzione  di  nuovi  comuni  e  alla  variazione  di
circoscrizioni comunali;
    b) alla denominazione dei comuni, delle frazioni e delle borgate;
    c) alla determinazione delle sedi municipali;
    d) alla determinazione, rettifica e contestazione di confini;
    e)  alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attivita' e
passivita' nel caso di variazioni circoscrizionali;
    f)  alla separazione delle rendite patrimoniali, delle passivita'
e di spese tra comuni riuniti od aggregati;
    g) alla separazione, o fusione, delle rendite patrimoniali, delle
passivita'  e  di  spese  delle frazioni nei confronti dei comuni cui
appartengono;
    h)  ad ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi
dello Stato in materia di circoscrizioni comunali.