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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1971, n. 1190

Modificazioni al regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie.

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Testo in vigore dal: 30-1-1972
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito
in   legge  con  la  legge  5  giugno  1939,  n.  973,  e  successive
modificazioni;
  Visto  il  regolamento  sui servizi del lotto e sul personale delle
ricevitorie  approvato  con  regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e
successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n.
492;
  Viste le leggi 4 agosto 1955, n. 722 e 8 marzo 1968, n. 246;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Gli articoli 83, 84, 87 del regolamento sui servizi del lotto e sul
personale  delle  ricevitorie,  approvato con regio decreto 25 luglio
1940,  n.  1077,  e  successive  modificazioni,  sono modificati come
segue:
  Art.  83,  primo  comma,  "La  vendita dei biglietti delle lotterie
autorizzate  deve  essere  limitata  al  territorio della provincia e
l'importo  complessivo  dei biglietti che possono emettersi, comunque
sia  frazionato  il prezzo dei biglietti stessi, non puo' superare la
somma di L. 3.000.000".
  Art.  84,  ultimo  comma, "Non e' limitato il numero delle cartelle
che  si  possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio
non possono superare, nel loro complesso, la somma di L. 500.000".
  Art.  87,  primo  comma,  "Per le pesche e banchi di beneficenza la
vendita  dei  biglietti  e'  limitata al territorio del comune in cui
l'operazione  si effettua ed il ricavato di essa non puo' eccedere la
somma di lire 3.000.000".