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LEGGE 17 dicembre 1971, n. 1158

Collegamento viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2023)
Testo in vigore dal: 31-5-2023
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Alla realizzazione di un collegamento stabile viario e  ferroviario
e di altri servizi pubblici fra la Sicilia e il continente - opera di
preminente interesse nazionale -  si  provvede  mediante  affidamento
dello  studio,  della  progettazione  e  della  costruzione,  nonche'
dell'esercizio del solo collegamento  viario,  ad  una  societa'  per
azioni al cui  capitale  sociale  partecipano  ((le  societa'  R.F.I.
S.p.a.  e))  ANAS  S.p.a.,  ((la  Regione  siciliana  e  la   Regione
Calabria)), nonche', in misura non inferiore  al  51  per  cento,  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze,  che  esercita  i  diritti
dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti, al quale ultimo sono  attribuite  funzioni  di  indirizzo,
controllo, vigilanza tecnica e operativa  sulla  societa'  in  ordine
alle attivita'  oggetto  di  concessione,  coerentemente  con  quanto
previsto all'articolo 3-bis. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MARZO 2023,
N. 35, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MAGGIO 2023, N. 58. 
  COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 OTTOBRE  2006,  N.  262,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2006, N. 286. 
  La concessione e' assentita con decreto dei Ministri per  i  lavori
pubblici e per i trasporti e l'aviazione civile, di  concerto  con  i
Ministri per il  bilancio  e  la  programmazione  economica,  per  il
tesoro, per le partecipazioni statali e  per  la  marina  mercantile,
sentito il CIPE. 
  Con lo stesso  decreto  viene  approvata,  sentiti  i  consigli  di
amministrazione ((delle societa' R.F.I.  S.p.a.  e  ANAS  S.p.a.))  e
previo parere del Consiglio di Stato, la convenzione  che  disciplina
la concessione. 
  COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 24 APRILE 2003, N. 114.