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LEGGE 12 dicembre 1971, n. 1133

Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/1977)
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Testo in vigore dal: 2-8-1977
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini  della  attuazione  di un programma per la costruzione, il
completamento,  l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad
istituti   di   prevenzione   e  di  pena  e'  autorizzato  un  primo
stanziamento di lire 100 miliardi.
  La  somma  di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di
previsione  della  spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione
di  lire  5  miliardi  nell'anno  1971; di lire 15 miliardi nell'anno
1972;  di  lire  15  miliardi  nell'anno 1973; di lire 20 miliardi in
ciascuno degli anni 1974 e 1975 e di lire 25 miliardi nell'anno 1976.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L. 1 luglio 1977, n.404 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"Lo  stanziamento  previsto  dall'articolo  1 della legge 12 dicembre
1971, n: 1133, e' aumentato di lire 400 miliardi."