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LEGGE 12 dicembre 1971, n. 1133

Finanziamento per l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/07/1977)
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Testo in vigore dal:  18-1-1972 al: 1-8-1977
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini della attuazione di un programma per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena è autorizzato un primo stanziamento di lire 100 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5 miliardi nell'anno 1971; di lire 15 miliardi nell'anno 1972; di lire 15 miliardi nell'anno 1973; di lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1974 e 1975 e di lire 25 miliardi nell'anno 1976.