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LEGGE 25 novembre 1971, n. 1096

Disciplina dell'attività sementiera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2021)
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Testo in vigore dal:  6-1-1972 al: 22-6-2001
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge.
Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e simili, destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.
Il significato dei termini tecnici usati nella presente legge è definito nell'allegato n. 3.