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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2019)
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Testo in vigore dal: 10-4-2019
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Tutti  i  materiali,  ((...))  le  installazioni  e  gli   impianti
alimentati con gas combustibile per uso  domestico  ed  usi  similari
devono essere realizzati secondo le  regole  specifiche  della  buona
tecnica, per la salvaguardia della sicurezza. 
  ((Per la salvaguardia della sicurezza degli apparecchi che bruciano
carburanti  gassosi  e  dei  relativi  accessori  si   applicano   le
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 9 marzo 2016, secondo l'ambito di applicazione e
le definizioni di cui agli articoli 1 e 2  del  medesimo  regolamento
europeo.))