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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1083

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2019)
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Testo in vigore dal:  20-12-1972 al: 9-4-2019
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.