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LEGGE 3 novembre 1971, n. 1059

Norme relative all'applicazione agli atti di compravendita di terreni stipulati tra parenti fino al terzo grado dei benefici fiscali previsti dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni.

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Testo in vigore dal:  1-1-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

I benefici fiscali di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive integrazioni e modificazioni, si applicano anche alle compravendite che avvengono tra parenti fino al terzo grado, che facciano parte anche dello stesso nucleo familiare, semprechè sussistano a favore dell'acquirente i requisiti stabiliti dalle surrichiamate disposizioni legislative.
Tra gli atti di compravendita indicati nell'articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprietà con la costituzione di vitalizio a favore del venditore.
Le agevolazioni di cui al presente articolo non possono essere concesse in via di rimborso dei tributi che siano stati riscossi a titolo definitivo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 novembre 1971

SARAGAT COLOMBO - PRETI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO