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LEGGE 6 dicembre 1971, n. 1044

Piano quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/1998)
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vigente al 05/05/2024
Testo in vigore dal: 27-12-1977
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'assistenza  negli  asili-nido ai bambini di eta' fino a tre anni,
nel  quadro  di una politica per la famiglia, costituisce un servizio
sociale di interesse pubblico.
  Gli  asili-nido  hanno  lo  scopo  di  provvedere  alla  temporanea
custodia  dei  bambini,  per  assicurare una adeguata assistenza alla
famiglia  e anche per facilitare lo accesso della donna al lavoro nel
quadro di un completo sistema di sicurezza sociale.
  Al fine di realizzare, nel quinquennio 1972-76, la costruzione e la
gestione  di  almeno  3.800 asili-nido, lo Stato assegna alle regioni
fondi speciali per la concessione di contributi in denaro ai comuni.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 NOVEMBRE 1977, N. 891)).
  Tali contributi possono essere integrati dalle regioni direttamente
o attraverso altre forme di finanziamento da esse stabilite.