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LEGGE 29 ottobre 1971, n. 866

Proroga delle cariche di rettore di università, di direttore di istituito di istruzione universitaria, di preside di facoltà universitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 30-10-1971
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   rettori   delle   universita',   i   direttori  degli  istituti
universitari  e  i  presidi  delle facolta' universitarie in funzione
all'entrata  in  vigore  della presente legge sono mantenuti nel loro
ufficio  nel  corso  dell'anno  accademico  1971-1972, anche oltre il
termine  del  triennio  previsto  dagli  articoli  2  e 3 del decreto
legislativo  luogotenenziale  7  settembre  1944,  n.  264, fino alla
costituzione   degli   organi   accademici   previsti  dalla  riforma
universitaria.